12 marzo 2020
A fronte della grave emergenza collegata alla diffusione del «Coronavirus», il Governo ha emanato il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno, recante «Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria». In termini giudiziari, la prima importante misura contenuta in tale provvedimento legislativo, dotata di riflessi anche in materia tributaria, è contenuta nell’art. 1, il quale dispone, ai commi 1 e 2, che:
1. dal giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge (9 marzo 2020) e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con la previsione di eccezioni che non riguardano peraltro la materia tributaria;
2. dal 9 marzo al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Il comma 4 dello stesso articolo prevede che le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie. A fronte di tali previsioni, tutti i processi pendenti davanti alle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado, per cui sia prevista un’udienza di discussione fissata nel periodo dal 9 marzo al 22 marzo 2020, dovranno essere rinviate d’ufficio a data successiva, fermo restando che, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 2, comma 1 dello stesso Decreto Legge, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari potranno adottare ulteriori misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, disponendo, di conseguenza, il rinvio – ove ritenuto opportuno – anche delle udienze fissate in tale periodo.
La disposizione più importante per i Comuni è peraltro quella fissata dall’art. 1, comma 2 del Decreto Legge, in base alla quale dal 9 marzo al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1: a fronte dell’approvazione di tale norma, è stata infatti introdotta un’ipotesi eccezionale di sospensione dei termini giudiziari (del tutto equivalente a quella prevista dal D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, nel periodo tra il 1° e il 31 agosto, nel corso della quale non vengono calcolate scadenze processuali), che ha uno specifico riflesso anche sui procedimenti amministrativi legati all’applicazione dei tributi, che facciano espresso rimando ai termini processuali.
A fronte di tale disposizione, sono stati quindi rinviati fino al 22 marzo 2020 i termini non ancora scaduti, entro cui i contribuenti potranno:
- aderire agli avvisi di accertamento notificati dal Comune, ottenendo la riduzione ad un terzo delle sanzioni dichiarative irrogate negli stessi atti;
- presentare istanza di accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, nei confronti di avvisi di accertamento notificati dal Comune, non ancora divenuti definitivi;
- proporre ricorso avanti alle Commissioni Tributarie nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o del provvedimento di diniego espresso di rimborso, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Allo stesso modo, verranno rinviati di quindici giorni (e comunque fino al 22 marzo 2020) i termini non ancora scaduti entro cui il Comune ed i contribuenti potranno:
- definire la procedura di reclamo–mediazione di cui all’art. 17bis D.Lgs. 546/1992, a fronte della notifica di ricorsi-reclamo nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune (termine di 90 giorni, che diventeranno 105 giorni, ove il ricorso-reclamo sia stato presentato prima dell’8 marzo 2020);
- definire la procedura di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (termine di 90 giorni, che diventeranno a loro volta 105 giorni, ove l’istanza sia stata presentata prima dell’8 marzo 2020);
- definire la formazione del silenzio–rifiuto nei confronti di un’istanza di rimborso presentata dal contribuente, rispetto al termine ordinario di 90 giorni previsto dall’art. 21, comma 2 D.Lgs. 546/1992, secondo cui «il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto».
Conseguentemente, in attesa di eventuali nuove disposizioni da parte del Governo, che potrebbero prorogare ulteriormente il periodo di sospensione, i Comuni dovranno provvedere a ricalcolare le scadenze già fissate nel periodo intercorrente tra il 9 marzo ed il 22 marzo 2020, per garantire il rispetto dei termini in questo periodo di ridotta operatività degli Uffici e contestualmente tutelare la posizione dei contribuenti in relazione a provvedimenti impositivi emessi nei loro confronti.
1. dal giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto Legge (9 marzo 2020) e sino al 22 marzo 2020, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con la previsione di eccezioni che non riguardano peraltro la materia tributaria;
2. dal 9 marzo al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Il comma 4 dello stesso articolo prevede che le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie. A fronte di tali previsioni, tutti i processi pendenti davanti alle Commissioni Tributarie di primo e di secondo grado, per cui sia prevista un’udienza di discussione fissata nel periodo dal 9 marzo al 22 marzo 2020, dovranno essere rinviate d’ufficio a data successiva, fermo restando che, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 2, comma 1 dello stesso Decreto Legge, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020, i capi degli uffici giudiziari potranno adottare ulteriori misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, disponendo, di conseguenza, il rinvio – ove ritenuto opportuno – anche delle udienze fissate in tale periodo.
La disposizione più importante per i Comuni è peraltro quella fissata dall’art. 1, comma 2 del Decreto Legge, in base alla quale dal 9 marzo al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1: a fronte dell’approvazione di tale norma, è stata infatti introdotta un’ipotesi eccezionale di sospensione dei termini giudiziari (del tutto equivalente a quella prevista dal D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, nel periodo tra il 1° e il 31 agosto, nel corso della quale non vengono calcolate scadenze processuali), che ha uno specifico riflesso anche sui procedimenti amministrativi legati all’applicazione dei tributi, che facciano espresso rimando ai termini processuali.
A fronte di tale disposizione, sono stati quindi rinviati fino al 22 marzo 2020 i termini non ancora scaduti, entro cui i contribuenti potranno:
- aderire agli avvisi di accertamento notificati dal Comune, ottenendo la riduzione ad un terzo delle sanzioni dichiarative irrogate negli stessi atti;
- presentare istanza di accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218, nei confronti di avvisi di accertamento notificati dal Comune, non ancora divenuti definitivi;
- proporre ricorso avanti alle Commissioni Tributarie nel termine di sessanta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o del provvedimento di diniego espresso di rimborso, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Allo stesso modo, verranno rinviati di quindici giorni (e comunque fino al 22 marzo 2020) i termini non ancora scaduti entro cui il Comune ed i contribuenti potranno:
- definire la procedura di reclamo–mediazione di cui all’art. 17bis D.Lgs. 546/1992, a fronte della notifica di ricorsi-reclamo nei confronti di avvisi di accertamento emessi dal Comune (termine di 90 giorni, che diventeranno 105 giorni, ove il ricorso-reclamo sia stato presentato prima dell’8 marzo 2020);
- definire la procedura di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (termine di 90 giorni, che diventeranno a loro volta 105 giorni, ove l’istanza sia stata presentata prima dell’8 marzo 2020);
- definire la formazione del silenzio–rifiuto nei confronti di un’istanza di rimborso presentata dal contribuente, rispetto al termine ordinario di 90 giorni previsto dall’art. 21, comma 2 D.Lgs. 546/1992, secondo cui «il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all’art. 19, comma 1, lett. g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d’imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto».
Conseguentemente, in attesa di eventuali nuove disposizioni da parte del Governo, che potrebbero prorogare ulteriormente il periodo di sospensione, i Comuni dovranno provvedere a ricalcolare le scadenze già fissate nel periodo intercorrente tra il 9 marzo ed il 22 marzo 2020, per garantire il rispetto dei termini in questo periodo di ridotta operatività degli Uffici e contestualmente tutelare la posizione dei contribuenti in relazione a provvedimenti impositivi emessi nei loro confronti.
Allegati
- Comunicato stampa[.pdf 175,73 Kb - 14/12/2020]